Art. 1. E' costituita con Sede in Lodi l’Associazione di promozione sociale denominata “NOI e il Bassi”, l'Ente Non Commerciale di Tipo Associativo ai fini e per gli effetti dell’art. 5 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n° 460 e nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.
Art. 2. L’Associazione “NOI e il Bassi”, non ha scopo di lucro. Può svolgere ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria consentita, e utile per il raggiungimento dei propri scopi.
Art. 3.L’Associazione in particolare persegue le seguenti finalità: educative, culturali, ricreative, sociali.
Art.4. L’Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività, che vengono elencate a titolo meramente esemplificativo:
Art. 5. Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell’oggetto sociale; effettuare attività produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.
Art. 6. Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che ne condividano gli scopi, che intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero. L’Associazione garantisce una disciplina uniforme dei rapporti associativi escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall’assemblea.
Art. 7. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell’ammissione dell’aspirante.
Art. 8. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi.
Art. 9 . I soci si dividono nelle seguenti categorie:
Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l’Associazione sottoscrivendo l’atto costitutivo; essi sono soci a vita, con tessera a tempo indeterminato.
Soci volontari sono coloro che, condividendo le finalità dell’Associazione, operano per il loro raggiungimento secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.
Soci onorari sono quelle persone alle quali l’Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall’Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli atri tipi di soci.
Soci simpatizzanti sono gli studenti iscritti alla Scuola Secondaria di secondo grado che sottoscrivono una quota associativa ridotta.
Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall’appartenenza all’Associazione.
I soci hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.
Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate.
Art. 11. La qualità di socio si perde:
La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo.
Art. 12. Possono altresì aderire all’Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall’Associazione.
Art. 13. Sono organi dell’Associazione:
a. l’Assemblea dei soci;
b. il Consiglio Direttivo;
c. il Presidente;
Tutte le cariche sociali sono elettive. Ai componenti gli organi sociali non possono essere corrisposti emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal D.P.R. 10 ottobre 1994, n. 645 e dal D.L. 21 giugno 1995, n. 336 e successive modifiche.
Art. 14. L’Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci, ad esclusione dei soci simpatizzanti. L’Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca: almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio consuntivo; ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
Per convocare l’Assemblea il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l’ora della prima convocazione ed il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.
Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante mezzi di comunicazione ritenuti opportuni. La comunicazione verrà data a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell’Assemblea, almeno 5 giorni prima del giorno previsto.
L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora, la sede della convocazione e l’ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.
Art. 15. L’Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.
Art. 16. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Non è consentita l’espressione del voto per delega o corrispondenza.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.
Art. 17. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.
Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea.
Art. 18. L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
Art. 19. L’Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.
Per le modifiche statutarie l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorele di almeno tre quarti dei presenti; per lo scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Art. 20. Il Consiglio Direttivo è composto da tre a quindici membri, nominati dall’Assemblea; esso dura in carica tre esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.
Art. 21. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.
La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno dieci giorni prima della riunione.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.
Art. 22. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci.
Nello specifico:
Art. 23. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.
Art. 24. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione ed ha l’uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E’ autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.
Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.
Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.
In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.
Art. 25. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione inerente l’esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.
Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidateglidagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.
a) quote associative e contributi dei simpatizzanti;
b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
c) donazioni e lasciti testamentari;
I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
Art. 29. Il patrimonio sociale è costituito da:
a) beni mobili;
b) donazioni, lasciti o successioni;
Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell’Associazione.
Art. 31. Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell’art. 18 del presente statuto.
In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 622, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.
Lo statuto si compone di 32 articoli.
Lodi, 04 ottobre 2008